Perché parliamo di Nuove Tecniche Genomiche (NGT)

Un cambiamento normativo che riguarda tutti

Cosa cambia dopo il via libera del Parlamento europeo

Il 17 giugno 2026, il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva la nuova legislazione sulle piante ottenute con Nuove Tecniche Genomiche (NGT), introducendo un cambiamento rilevante nel quadro normativo europeo applicabile a queste tecniche.

Secondo il nuovo assetto, le piante NGT saranno suddivise in due categorie, con obblighi giuridici differenti.

Le NGT-1 comprendono piante che hanno ottenuto fino a 20 modifiche attraverso editing genomico, considerate ottenibili anche con tecniche di selezione convenzionali; una volta verificato il rispetto dei criteri previsti, queste piante saranno trattate in modo simile a quelle convenzionali.

Le NGT-2, invece, riguardano piante con modificazioni genetiche più ampie o complesse e resteranno soggette alle norme già vigenti in materia di OGM, compresa la valutazione del rischio e l’autorizzazione prima della commercializzazione. Per queste, i Paesi dell’UE potranno limitarne o vietarne la coltivazione anche se sono state autorizzate all’interno dell’Unione.

Dal punto di vista del movimento biologico, questa scelta – in particolare quella attinente alla NGT-1 – rappresenta un passo indietro sotto i profili della biosicurezza, della trasparenza e della libertà di scelta, pur in presenza di alcune garanzie ottenute grazie anche alla mobilitazione del settore.

Le tutele introdotte

Un primo elemento rilevante è che le NGT restano vietate nella produzione biologica.

Un secondo presidio riguarda le sementi e il materiale riproduttivo contenenti o derivati da NGT-1, che dovranno essere etichettati. Le relative varietà saranno inserite in una banca dati pubblica dell’Unione europea, così da consentire agli agricoltori una scelta informata.

I nodi critici che restano aperti

Resta, però, centrale la preoccupazione per il fatto che, per le NGT-1, le nuove disposizioni eliminano alcuni requisiti che si applicano agli OGM tradizionali, in particolare sotto il profilo della valutazione preventiva del rischio, della tracciabilità piena e dell’etichettatura del prodotto finale destinato al consumatore.

Proprio l’assenza di etichettatura del prodotto alimentare finale è ritenuta dal movimento biologico un fattore che riduce la possibilità del consumatore di operare scelte pienamente informate.

Anche sul terreno della coesistenza tra colture NGT, convenzionali e biologiche, il nuovo quadro continua a suscitare riserve.

Brevetti e sementi

Il tema più controverso resta quello dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare dei brevetti industriali applicabili alle NGT.

Il regolamento del Parlamento europeo chiarisce che le NGT potranno essere brevettate, salvo il caso di tratti o sequenze presenti in natura o prodotti con mezzi biologici, e afferma che il regolamento introduce tutele per evitare la concentrazione del mercato, garantire prezzi accessibili e assicurare un accesso equo agli agricoltori.

IFOAM Organics Europe (Organizzazione Europea per l’Agricoltura Biologica), per contro, ritiene che il voto del Parlamento non abbia risolto in modo adeguato il rischio che brevetti troppo ampi su tratti e sequenze genetiche limitino l’accesso alle risorse genetiche, riducano l’innovazione, aumentino le dipendenze economiche e favoriscano una crescente concentrazione del mercato sementiero.

Sempre IFOAM Organics Europe riporta che gli emendamenti presentati per limitare la portata dei brevetti e rafforzare la libertà operativa di agricoltori e selezionatori non sono stati accolti.

Sostenibilità e prossime tappe

Il regolamento del Parlamento europeo introduce un obbligo di monitoraggio dell’impatto delle piante NGT sulla sostenibilità, con l’obiettivo di orientare l’uso delle Nuove Tecniche Genomiche verso caratteri ritenuti utili, come la resistenza ai cambiamenti climatici e ai parassiti.

La posizione del movimento biologico

Alla luce di questo nuovo scenario normativo, il movimento biologico continuerà a sostenere tutte le alternative agroecologiche già esistenti per il miglioramento genetico e la gestione di parassiti e malattie, approcci ritenuti più coerenti con un modello di sostenibilità di lungo periodo, orientato alla tutela della biodiversità, dell’autonomia delle sementi, della trasparenza e della libertà di scelta.

Il regolamento si applicherà a partire dal 17 luglio 2028.

Nel frattempo, il confronto sulle ricadute concrete di questa riforma — per il biologico, per gli agricoltori, per i consumatori e per l’intero sistema agroalimentare europeo — resta pienamente aperto.

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