La circolare prot. n. 0012297 del 09/ 08/2018 del ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo DG VICO – VICO 3 dispone, in seguito all’entrata in vigore del decreto legge 12 luglio 2018 n.86, di modificare nelle etichette dei prodotti biologici la dicitura “Organismo di Controllo autorizzato dal Mipaaf” (prevista dal Decreto ministeriale 27 novembre 2009, n. 18354) con “Organismo di Controllo autorizzato dal Mipaaft”.
Considerato che:
- La normativa europea prevede che la fornitura di informazioni sugli alimenti sia tesa a garantire un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori, fornendo loro le basi per effettuare scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro. In tale quadro, per il consumatore è del tutto ininfluente che l’acronimo del ministero sia stato modificato da MiPAAF a MiPAAFT. La massima parte dei consumatori ignora il significato dell’acronimo MiPAAF e continuerà a ignorare quello dell’acronimo MiPAAFT.
- Nei mesi scorsi AssoBio ha già ricordato all’allora MiPAAF che sulle materie espressamente armonizzate da regolamenti europei, gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali, salvo che il diritto dell’Unione lo autorizzi. La facoltà dello Stato membro di intervenire in ambito armonizzato adottando disposizioni nazionali è perdipiù strettamente limitata a problemi specifici relativi a motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, di tutela della proprietà industriale e commerciale, oppure a fronte di nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, con l’esclusione di ogni altra motivazione. La stessa Commissione europea, con nota della DG AGRI Ref. Ares(2018)730141 – 07/02/2018 DG ha sottolineato all’allora MiPAAF che “È importante sottolineare che l’articolo 24 del regolamento (CE) n. 834/2007 stabilisce norme sulle indicazioni obbligatorie per i prodotti biologici. Solo il numero di codice dell’autorità o dell’organismo di controllo a cui è sottoposto l’operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente deve figurare sull’etichetta. Altre indicazioni obbligatorie non sarebbero in linea con la disposizione indicata”.
- L’autorizzazione degli attuali organismi nazionali di controllo è stata concessa dal MiPAAF e comunicata su carta intestata MiPAAF. Il ministero non può obbligare a fornire l’indicazione falsa che tale autorizzazione sarebbe stata concessa dal MiPAAFT (che come tale esiste solo dal 15 agosto 2018, data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2018, n. 97 che converte il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86).
- La modifica degli impianti stampa di decine di migliaia di etichette di prodotti biologici comporterebbe un costo ingente a carico del sistema delle imprese. Tale costo colpirebbe la micro-azienda agricola che valorizza le proprie produzioni ortofrutticole in una dozzina di succhi, nettari, confetture e conserve destinate alla vendita diretta, l’industria di trasformazione che produce un centinaio di prodotti da forno, l’impresa di distribuzione con un catalogo di un migliaio di referenze a proprio marchio, le catene della grande distribuzione che propongono al consumatore centinaia di prodotti a private label, e ciò senza che alcuno tragga il minimo beneficio dalla modifica (se si eccettuano gli studi grafici a cui sarebbe necessario rivolgersi).
- La circolare smentisce, nei fatti, quanto dettagliato nel programma presentato alle Camere dal ministro Centinaio, il cui primo punto s’intitola “Semplificazione e organizzazione”, recita che la prima istanza è “ridurre drasticamente i costi della burocrazia che gravano sul mondo della agricoltura” ed esprime l’impegno “In tutte le azioni dobbiamo ridurre al minimo il peso della burocrazia. Un costo occulto delle nostre aziende, che troppo spesso spendono giornate e giornate dietro moduli, richieste, duplicazioni di controlli”, annunciando che “Semplificazione, quindi, non dovrà essere una parola vuota, ma la nostra cifra distintiva”.
L’obbligo che la circolare vorrebbe imporre non aggiunge nessuna informazione a vantaggio del consumatore, non migliora l’efficacia del sistema di controllo, reitera disposizioni già non in linea con la normativa europea, impone pesanti oneri immotivati a carico degli operatori nazionali, tutti motivi per i quali l’associazione ne chiede il ritiro.
Il 10 settembre ha prevalso il buon senso. Dopo l’intervento di AssoBio il ministero ha emanato la circolare DG PQAI – PQAI 04 – Prot. Uscita N.0062800 del 10/09/2018, che recita: “Al fine di non aumentare oneri a carico delle imprese e garantire una gradualità nell’applicazione di nuove normative che possano impattare sulle imprese stesse – stante il disposto del DL 86/2018 che recita, all’art. 1 comma 4, “La denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»”, si ritiene consentito nella dicitura “Certificato da Organismo di Controllo autorizzato (o Autorità pubblica designata) dal ….” l’utilizzo alternativo di entrambe le denominazioni per far riferimento al Ministero sia per esteso che nell’acronimo (quindi Mipaaf o Mipaaft). Tale fattispecie si ritiene infatti non ingannevole per il consumatore ed in grado di garantire l’identificabilità del soggetto pubblico deputato all’autorizzazione o designazione dell’organismo di controllo privato o pubblico che assicura la certificazione del prodotto DOP, IGP ed STG”.
Non è quindi più necessario modificare escutivi, pellicole e impianti stampa alla prima semplice ristampa, è sufficiente provvedervi quando si abbia necessità di modificare graficamente l’etichetta per altri motivi (cambio di ingredienti, rinnovo immagine, adeguamento ad altre norme cogenti eccetera), quindi senza aggravi di costi.